Giudice di pace di Foggia: “”Niente multa se il ticket è scaduto””
Se il tagliando del parcheggio scade non scatta il verbale. Lo aveva detto due anni fa l’allora ministro Lupi, salvo poi, dopo un incontro con Alfano e Fassino, scaricare ai comuni la responsabilità di dover decidere se applicare la sanzione qualora la sosta si fosse protratta entro il termine per il quale era stata pagata.
Nei giorni scorsi il Giudice di Pace di Foggia ha dato ragione a un 31enne che il 3 gennaio 2015 era stato multato dagli agenti della Polizia Municipale del capoluogo dauno in Piazza Piano delle Croci, perchè sostava in zona a pagamento oltre la scadenza segnata sulla ricevuta.
Il 12 maggio l’uomo aveva ricevuto notifica della sanzione di 38 euro e otto giorni dopo aveva presentato ricorso ex art. 203 C.d.S. al prefetto della Provincia di Foggia. Ciononostante, il 2 giugno il dirigente dell’Area III aveva rigettato l’istanza e inviato una ingiunzione di pagamento pari a 62 euro.
A quel punto l’uomo si era rivolto all’avvocato Maria Barbaro impugnando l’ordinanza prefettizia ed evidenziando l’inesatta applicazione dell’art. 7 C.d.S. Difatti, l’individuazione di aree di sosta condizionata al pagamento del ticket implica soltanto il pagamento, che nel caso di specie non è in contestazione, e non anche il rinnovo alla scadenza del tempo pagato. Non esiste una norma che equipara il mancato rinnovo all’omesso pagamento. L’ipotesi dell’omesso rinnovo del parcheggio può al più essere equiparato ad un rapporto di natura privatistica simile a quello previsto per la sosta in aree di parcheggio meccanizzato, sicchè può e deve essere richiesto il pagamento per il periodo di tempo residuale non pagato e che è cosa diversa dalla sanzione per omesso pagamento della sosta fa notare il legale dell’assistito multato.
Nel procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace, con un’inversione di marcia, l’ente accertatore si era associato alle ragioni esposte da parte del ricorrente in punto di fatto e di diritto, ammettendo dunque l’inesatta applicazione della norma al caso de quo.
Il Giudice di Pace di Foggia “ la dott.ssa Pedarra – con sentenza del 21 aprile 2016, ha condannato la Prefettura di Foggia al pagamento delle spese di lite, dichiarando cessata la materia del contendere. Il Prefetto ha poi ordinato in autotutela l’archiviazione della precedente ordinanza emessa e del verbale del Corpo di Polizia Municipale di Foggia, specificando l’inapplicabilità dell’art. 7 C.d.S. in caso di tagliando del parcheggio scaduto, stante la natura privatistica del rapporto instaurato tra l’utente e il soggetto gestore dell’area di sosta a pagamento. (foggiatoday)