venerdì, Aprile 19, 2024
Politica

I fornitori del Comune dovranno avere il certificato antimafia


Comune di Cerignola

Iniziano a vedersi i primi effetti dello scioglimento per mafia del consiglio comunale di Cerignola. Ed ecco che ora, e per i prossimi cinque anni, su tutte le aziende che avranno a che fare con l’ente pubblico dovranno esserci alcuni “bollini di garanzia”, ossia certificazioni antimafia.

È questo quanto previsto dall’articolo 100 del codice antimafia, che recita: “L’ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi”.



Per lavorare con l’ente pubblico, da ora e per i prossimi cinque anni, ci dovranno essere tutte le garanzie certificate dalla Prefettura: quindi tutte le aziende saranno a chiamate ad esibire la documentazione antimafia.

Dunque è già pronta la lista dei fornitori per l’anno 2020: “L’elenco, agli atti d’ufficio, è composto da n. 33 fornitori diversi e redatto garantendo anche la presenza di più di un operatore per tipologia di macro-prodotto”. Dunque la macchina comunale avrà il compito di “procedere alla acquisizione della informativa antimafia per i fornitori e prestatori d’opera del Servizio Economato e Provveditorato di cui all’elenco agli atti d’ufficio”.



Cosa attesta la documentazione antimafia? La Comunicazione “attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 T.U. ovvero l’applicazione di una misura di prevenzione personale applicata dalla Autorità Giudiziaria (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; divieto di soggiorno; obbligo di soggiorno); o la condanna con sentenza definiva o, ancorché non definitiva , confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51 , comma 3 bis, del CPP”.


L’Informazione antimafia invece “attesta, oltre a quanto previsto in tema di comunicazione, anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa’ o imprese interessate (art.84, comma 2)”.



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